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BONUS ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE
Il Decreto Energia 2022 all’articolo 3, prevede un credito d’imposta per le imprese non energivore pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
A CHI SPETTA
Il bonus energia elettrica imprese non energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). La tax credit viene riconosciuta qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Il credito di imposta va usato in compensazione in via esclusiva. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP; inoltre è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE
Il credito d’imposta per le imprese non a forte consumo di gas naturale previsto dal Decreto Energia è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
A CHI SPETTA
Il tax credit spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Tale credito, come gli altri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
BONUS IMPRESE A CONSUMO NORMALE: LA CESSIONE DEL CREDITO
I crediti d’imposta relativi ai consumi per imprese non energivore e non gasivore, previsti dagli articoli 3 e 4 del Decreto Energia, sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono escluse successive cessioni, tranne che in specifiche ipotesi, come in caso di Superbonus 110 % 2022. Sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di:
- banche e intermediari finanziari
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia
Il termine per la cessione del credito è fissato al 31 dicembre 2022.